6.2. Non può invece essere condiviso il riferimento al valore di stima come valore del precedente acquisto per l'altra quota di comproprietà. È senz'altro vero che le parti, nell'atto notarile di scioglimento della comproprietà hanno indicato, al punto 5 che “il valore della contrattazione è determinato come a quello ufficiale di stima”.