della particella n. __________ ai coniugi __________. Quale prezzo massimo del precedente acquisto entra quindi in considerazione al massimo la metà (fr. 108'000.--) dell'importo soluto alla comunione ereditaria __________ -__________ (fr. 216'000.--). 6. 6.1. Venendo ora al merito della presente contestazione, pur non condividendo la decisione impugnata nella misura in cui ritiene di dover considerare come prezzo del precedente acquisto della quota di comproprietà __________ il valore ufficiale di stima, non può accogliere il ricorso, ma anzi deve riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, anche se in misura ridotta.