Certo, ci si potrebbe anche chiedere se la ventilazione in parti uguali del prezzo del precedente acquisto, malgrado una superficie non esattamente identica delle due particelle ricavate dal frazionamento, sia corretta. Ciò che importa, ai fini del presente giudizio, è, da un lato, che essa sia stata accettata dal venditore e, dall'altro, che il prezzo d'acquisto del fondo dalla comunione ereditaria __________ -__________ sia già stato considerato per metà, con la ovvia conseguenza che in occasione della tassazione della vendita della particella n. __________ ai coniugi __________ non si possa più tener conto, una seconda volta, del prezzo già considerato nella tassazione della alienazione