5. Partendo da questa premessa, occorre subito osservare che la tassazione relativa alla vendita della particella n. __________ ai coniugi __________ non risponde al principio di congruenza sopra enunciato e correttamente adottato dall' Ufficio di tassazione in occasione della tassazione della vendita dell'altra particella, la n. __________ ai coniugi __________. Ciò deve essere rilevato non per rimettere in discussione una tassazione ormai definitiva, ma unicamente per sottolineare che metà del prezzo d'acquisto della particella n. __________, prima che venisse frazionata, vale a dire fr. 108'000.--, è già stata considerata nella tassazione dell'alienazione ai coniugi __________.