{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-146_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19060&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75493ba98265a1412ee494e1154707d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:45", "Checksum": "d9ef364e9a23ef243614cb39cb782234", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.3.\nNe viene che anche per la cessione della quota di comproprietà da __________ __________ a __________ il valore del precedente acquisto del nudo terreno deve essere quantificato nella metà della metà del prezzo soluto alla comunione ereditaria __________ -__________, vale a dire in fr. 54’000.--. Deve invece essere stralciata la metà del valore ufficiale di stima considerata dall’UR.\n7. In occasione dell'udienza del 3 ottobre 1995 il Presidente della Camera, dopo avere informato le parti sulle risultanze dell'istruttoria condotta d'ufficio, ha proposto, trovando il loro consenso:\n- di abbandonare il riferimento al valore di stima quale valore del precedente acquisto per la quota acquistata da __________ con lo scioglimento della comproprietà, anche se detto valore è stato accertato con una tassazione, cresciuta in giudicato, notificata anche al qui ricorrente in quanto potenziale responsabile solidale, poiché essa appare il frutto di un errore manifesto in cui è incappato il notaio, indicando inopinatamente quale valore della contrattazione relativa allo scioglimento della comproprietà il valore di stima, coinvolgendo anche l' Ufficio dei registri, che lo ha accettato acriticamente, malgrado la contrastante indicazione relativa all'assunzione integrale dei debiti da parte dell'acquirente;\n- di stabilire quindi, tanto per la parte acquistata originariamente dalla Comunione ereditaria __________ e __________ quanto per quella cedutagli da __________ __________ mediante scioglimento della comproprietà, il valore del precedente acquisto in fr. 54'000.--.\n- di confermare, per ragioni di economia processuale e in considerazione delle ripercussioni soltanto lievi sulla determinazione dell’imponibile, l'importo dei costi di costruzione e miglioria stabilito dalla Divisione cantonale delle contribuzioni per ognuna delle due quote, quella originaria e quella acquisita, in fr. 210'000.--, rinunciando ad aggiungere, per la quota acquisita, parte di tale costo al valore del precedente acquisto e, meglio, nella misura corrispondente allo stato di avanzamento della costruzione al momento dello scioglimento della comproprietà e quindi a ridurre in misura speculate l'importo dei costi di costruzioni e miglioria residui, cioè di quelli effettuati dopo lo scioglimento della comproprietà;\n- di non assegnare ripetibili in considerazione delle ragioni che hanno provocato l’erronea tassazione dello scioglimento della comproprietà, all’origine o quanto meno concausa della presente vertenza.\n8. Il calcolo dell’imponibile va pertanto corretto nel seguente modo:\n|\nProprietario da meno di due anni: prezzo indicato valore precedente acquisto aumento del 5% migliorie altre deduzioni imponibile |\n280’000 54’000 2’700 210’000 5’500 7’800 |\n|\nProprietario da cinque a dieci anni: prezzo indicato valore precedente acquisto aumento del 5% migliorie altre deduzioni imponibile |\n280’000 54’000 2’700 210’000 5’500 7’800 |\nGli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’ Autorità fiscale per l’emissione di nuovi conteggi.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 21 giugno 1995 della Divisione delle contribuzioni è riformata conformemente al consid. 8.\n§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Autorità fiscale per l’emissione di un nuovo conteggio.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}