{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-146_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19060&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75493ba98265a1412ee494e1154707d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:45", "Checksum": "d9ef364e9a23ef243614cb39cb782234", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCiò deve essere rilevato non per rimettere in discussione una tassazione ormai definitiva, ma unicamente per sottolineare che metà del prezzo d'acquisto della particella n. __________, prima che venisse frazionata, vale a dire fr. 108'000.--, è già stata considerata nella tassazione dell'alienazione ai coniugi __________.\nCerto, ci si potrebbe anche chiedere se la ventilazione in parti uguali del prezzo del precedente acquisto, malgrado una superficie non esattamente identica delle due particelle ricavate dal frazionamento, sia corretta. Ciò che importa, ai fini del presente giudizio, è, da un lato, che essa sia stata accettata dal venditore e, dall'altro, che il prezzo d'acquisto del fondo dalla comunione ereditaria __________ -__________ sia già stato considerato per metà, con la ovvia conseguenza che in occasione della tassazione della vendita della particella n. __________ ai coniugi __________ non si possa più tener conto, una seconda volta, del prezzo già considerato nella tassazione della alienazione della particella n. __________ ai coniugi __________. Quale prezzo massimo del precedente acquisto entra quindi in considerazione al massimo la metà (fr. 108'000.--) dell'importo soluto alla comunione ereditaria __________ -__________ (fr. 216'000.--).\n6. 6.1.\nVenendo ora al merito della presente contestazione, pur non condividendo la decisione impugnata nella misura in cui ritiene di dover considerare come prezzo del precedente acquisto della quota di comproprietà __________ il valore ufficiale di stima, non può accogliere il ricorso, ma anzi deve riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, anche se in misura ridotta.\n6.1.\nScendendo nel dettaglio della tassazione, va subito corretto il valore del precedente acquisto della quota di comproprietà (solo virtuale, dopo lo scioglimento della comproprietà) acquistata dalla comunione ereditaria __________ -__________: esso non è di fr. 108'000.--, bensì di fr. 54'000.--. L'importo di fr. 108'000.-- si riferisce infatti, per quanto rilevato in precedenza, all'intera particella n. 5321.\n6.2.\nNon può invece essere condiviso il riferimento al valore di stima come valore del precedente acquisto per l'altra quota di comproprietà.\nÈ senz'altro vero che le parti, nell'atto notarile di scioglimento della comproprietà hanno indicato, al punto 5 che “il valore della contrattazione è determinato come a quello ufficiale di stima”. Ma è non meno vero che tale indicazione è in manifesto contrasto con le precedenti clausole del rogito, che stanno a indicare, invece, che la cessione della quota di comproprietà da __________ __________ a __________ ha avuto quale contropartita l’assunzione, da parte di __________, dell’intero carico dei debiti ipotecari con effetto retroattivo al 14 luglio 1992, come pure l’assunzione di eventuali debiti anteriori a tale data. Il che equivale a dire che la cessione è avvenuta a prezzo di costo (terreno e costruzione) senza il versamento di conguagli. La tassazione imvi, notificata al cedente __________ __________, avente quale valore della contrattazione il valore ufficiale di stima è manifestamente insostenibile.\nÈ comunque da escludere che ciò possa dar luogo a un’elusione d’imposta per il fatto di considerare un valore della contrattazione diverso dal valore di stima. Lo scioglimento senza conguagli, ma con assunzione di metà dei debiti, di una comproprietà, porta infatti necessariamente all’azzeramento dell’imponibile.\n"}