{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-146_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19060&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75493ba98265a1412ee494e1154707d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:45", "Checksum": "d9ef364e9a23ef243614cb39cb782234", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.146\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.4.\nIl 30 marzo 1994 __________ __________ vendeva a __________ e __________ __________ la particella n. __________, come pure la quota coattiva di un quarto sulla particella n. __________ di __________, al prezzo di fr. 560'000.--. L' Ufficio dei registri di Biasca, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, calcolava, in questo caso, l'imposta applicando a metà del mappale l'aliquota corrispondente a una durata della proprietà da cinque a dieci anni e all'altra metà a una durata inferiore a due anni. Quale valore del precedente acquisto veniva calcolato per la prima metà l'importo di fr. 108'000.--, pari alla metà del prezzo pagato alla comunione ereditaria __________ -__________ e per l'altra la metà fr. 6'264.--, pari alla metà del valore ufficiale di stima (cfr. notifica della tassazione imvi del 23 settembre 1994).\n2. __________ presentava dapprima un reclamo all' Ufficio dei registri, che veniva parzialmente accolto ammettendo la deduzione di ulteriori spese di costruzione per fr. 11'850.- (cfr. decisione su reclamo del 10 marzo 1995), e in seguito ricorso alla Divisione cantonale delle contribuzioni. Nella memoria ricorsuale il ricorrente, assistito dall' avv. __________, non contesta le modalità di calcolo adottate dall'UR, che ha proceduto ad un calcolo differenziato dell'imponibile e della durata della proprietà, ma la deduzione del valore ufficiale di stima sulla quota di comproprietà acquistata da __________ __________ e non del prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto alla comunione ereditaria __________ -__________.\nCon decisione del 21 giugno 1995 la Divisione cantonale delle contribuzioni accoglieva parzialmente il ricorso, ammettendo l'ulteriore deduzione della provvigione di fr. 11'000.-- pagata a __________ __________; confermava invece la modalità differenziata di calcolo adottata dall'UR, osservando che quale valore della contrattazione, con cui è stata sciolta la comproprietà, è stato indicato dalle parti il valore ufficiale di stima. Cambiare ora le carte in tavola significherebbe, secondo la Divisione cantonale delle contribuzioni, che, con molta probabilità, al momento di tale scioglimento vi sarebbe stata un'elusione d'imposta.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dall'avv. __________, chiede che anche per la parte acquistata da __________ __________ si tenga conto del prezzo d’acquisto e non del valore di stima. Fa presente che, al momento dello scioglimento della comproprietà, l'edificazione delle due abitazioni era già praticamente ultimata e che tale circostanza era stata doverosamente menzionata nell’atto notarile. Pertanto, prosegue, poteva ritenere che il valore di stima ufficiale fosse almeno pari all'investimento globale. D'altra parte, osserva ancora, l'autorità fiscale ha per legge la facoltà di determinare il valore dell'operazione senza essere legata alle dichiarazioni delle parti.\nLa Divisione cantonale delle contribuzioni propone invece la reiezione del ricorso, osservando in particolare che il rogito relativo allo scioglimento della comproprietà menziona espressamente che i mappali sono stati edificati a opera di __________ __________ e dunque l'edificazione non rientra nel valore della contrattazione.\nLe parti sono poi state sentite in udienza il 3 ottobre 1995.\n4. Il ricorrente non contesta, a giusta ragione, la modalità di calcolo differenziata adottata dall' Ufficio dei registri, che distingue tra la quota di comproprietà acquisita al momento dell'acquisto dalla comunione ereditaria __________ -__________ e la quota acquistata attraverso lo scioglimento della comproprietà da __________ __________ e conseguente intavolazione della particella a __________ quale unico proprietario, sia per quanto concerne la determinazione dell'imponibile, sia per quanto concerne la durata della proprietà.\nUn simile modo di procedere è perfettamente conforme al principio di congruenza, che informa la tassazione del maggior valore immobiliare.\nL'imposizione del maggior valore immobiliare, così come quella degli utili immobiliari, si fonda infatti sul principio delle \"situazioni comparabili\". Valore di investimento (valore del precedente acquisto, più spese di costruzione e miglioria) e valore di alienazione devono riferirsi allo stesso immobile, dal punto di vista delle dimensioni e del contenuto (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1952, p. 256; Mettler, Die Grundstückgewinnsteuer dea Kantons Schwyz, p. 153; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 72; Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna, 1976, p. 66; , Rumo, op. cit., p. 185; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 734 s.). Il prezzo di acquisto pagato per un certo immobile può dunque essere contrapposto al prezzo ottenuto con l'alienazione dello stesso fondo, solo se il complesso di cose e diritti di cui è costituito il fondo non ha subito alcuna modificazione durante il possesso, se cioè il complesso esistente al momento della vendita è congruente con quello esistente al momento dell'acquisto (CDT n. 80.95.00083 del 23 giugno 1995 in re M. C.).\n5. Partendo da questa premessa, occorre subito osservare che la tassazione relativa alla vendita della particella n. __________ ai coniugi __________ non risponde al principio di congruenza sopra enunciato e correttamente adottato dall' Ufficio di tassazione in occasione della tassazione della vendita dell'altra particella, la n. __________ ai coniugi __________."}