Per questi motivi, visti per le spese gli art. 185 cpv. 5 LT 1976 e 231 cpv. 5 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 luglio 1995 è annullata nella misura in cui estende la garanzia dell'ipoteca legale all'imposta sull'utile immobiliare dell'esercizio 1989 della fallita __________ __________. 2. Non si prelevano né spese processuali né tassa di giustizia. Al ricorrente viene riconosciuta un'indennità, a titolo di ripetibili, di complessivi fr. 800.–. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).