5.2. A seguito di precedenti giudizi che avevano ritenuto la normativa cantonale ticinese – l'ipoteca legale era infatti data «sopra tutti e singoli gli immobili che il contribuente possiede nel Cantone per il pagamento di tutte le imposte sulla sostanza mobile ed immobile e sulla rendita dell'anno in corso al momento della dichiarazione di fallimento o della presentazione della domanda di realizzazione nonché dei due anni precedenti e dei successivi fino alla chiusura del fallimento della esecuzione» – troppo ampia e in contrasto con il diritto federale (DTF 62 II 24; Rep. 1936 247;