{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-144_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19058&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ae022f692d18cdbfdb4655720667df2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.144"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:56", "Checksum": "b1ce38054b2bd3277cd207618b67981f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.144\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.5.\nNe viene quindi, da quanto precede, che l'istituto dell'ipoteca legale non tutela l'incasso, da parte dello Stato, di quell'imposta sull'utile ordinario delle persone giuridiche, che deriva da ammortamenti precedentemente effettuati o concessi ma che viene alla luce solo per effetto della vendita dell'immobile.\n6. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui estende la garanzia dell'ipoteca legale all'imposta sull'utile immobiliare. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 185 cpv. 5 LT 1976 e 231 cpv. 5 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 luglio 1995 è annullata nella misura in cui estende la garanzia dell'ipoteca legale all'imposta sull'utile immobiliare dell'esercizio 1989 della fallita __________ __________.\n2. Non si prelevano né spese processuali né tassa di giustizia.\nAl ricorrente viene riconosciuta un'indennità, a titolo di ripetibili, di complessivi fr. 800.–.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}