{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-144_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19058&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ae022f692d18cdbfdb4655720667df2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.144"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:56", "Checksum": "b1ce38054b2bd3277cd207618b67981f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.144\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 21 luglio 1995\nin materia di: quantificazione ipoteca legale 89\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. La __________ __________ è una società anonima costituita il 22 maggio 1969, con lo scopo di acquistare, vendere, locare, costruire, finanziare, sviluppare, gestire immobili o terreni, con o senza accessori, nonché di acquistare e vendere azioni e quote di società. Essa è stata sciolta in seguito a fallimento con decreto del 19 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano.\nCon decisione del 27 settembre 1991, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla società in questione la tassazione IC 1989, nella quale commisurava l'utile in complessivi fr. 761'200.-, corrispondenti ad un'imposta di fr. 91'344.-, e il capitale in fr. 987'000.-, cui corrispondeva un'imposta di fr. 2'961.-. Un reclamo interposto contro la suddetta tassazione veniva dichiarato irricevibile, siccome tardivo.\n2. Con decisioni del 1° marzo 1993, l'Ufficio cantonale di esazione intimava alla debitrice __________ __________ ed al terzo proprietario del pegno __________ __________ di __________ dei conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale. Con tali decisioni, l'autorità fiscale stabiliva che l'imposta cantonale sull'utile conseguito nel 1989 dalla società debitrice beneficiava della garanzia dell'ipoteca legale, nella misura in cui si riferiva a tre appartamenti in proprietà per piani (rispettivamente 56, 68 e 95 millesimi), sul fondo base __________ di __________, acquistati dalla __________ __________ __________ e da quest'ultima alienati poi a __________ __________ nel 1989. La garanzia era pure estesa all'imposta immobiliare. Gli importi garantiti, comprensivi degli interessi, ammontavano a fr. 13'846,65 per un appartamento, a fr. 19'141.- per il secondo ed a fr. 21'762,15 per il terzo.\nAltre tre decisioni prevedevano un'analoga garanzia per le imposte del 1988, con importi nettamente più contenuti, non essendovi utili immobiliari.\n3. __________ __________ impugnava le decisioni citate, con reclamo del 31 marzo 1993. L'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche accoglieva in parte il gravame: in primo luogo, annullava i conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale per l'imposta cantonale del 1988, dichiarando di rinunciare alla garanzia reale; inoltre, riduceva gli utili imponibili relativi all'IC 1989, rispetto a quelli calcolati nelle decisioni impugnate, ammettendo in deduzione dal prezzo di vendita, oltre al prezzo di acquisto, alla parte colpita dall'imposta sul maggior valore, allo scioglimento della riserva ed alle perdite deducibili, anche la quota parte degli interessi attivi. Gli utili immobiliari al beneficio dell'ipoteca legale scendevano allora, rispettivamente, a fr. 135'500.- per la PPP di 95 millesimi, a fr. 87'700.- per la PPP di 56 millesimi ed a fr. 124'500.- per la PPP di 68 millesimi; gli importi garantiti si riducevano, da parte loro, a fr. 19'429.-, fr. 12'560.- e fr. 17'800.-.\n4. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l'annullamento dei conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale, nella misura in cui si riferiscono all'imposta sull'utile immobiliare. Argomenta che una sentenza della Camera, emessa il 4 dicembre 1992, avrebbe chiaramente escluso che tali imposte beneficino della garanzia dell'ipoteca legale.\n5. 5.1.\nL'art. 836 CC stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo disposizione contraria.\n«Questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono libere nella determinazione del contenuto, dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare» (DTF 110 II 237 e riferimenti).\n5.2.\nA seguito di precedenti giudizi che avevano ritenuto la normativa cantonale ticinese – l'ipoteca legale era infatti data «sopra tutti e singoli gli immobili che il contribuente possiede nel Cantone per il pagamento di tutte le imposte sulla sostanza mobile ed immobile e sulla rendita dell'anno in corso al momento della dichiarazione di fallimento o della presentazione della domanda di realizzazione nonché dei due anni precedenti e dei successivi fino alla chiusura del fallimento della esecuzione» – troppo ampia e in contrasto con il diritto federale (DTF 62 II 24; Rep. 1936 247; da ultimo DTF 110 II 237 238), il Legislatore cantonale, con novella legislativa del 20 giugno 1988, entrata in vigore il 3 agosto dello stesso anno, riformava gli art. 183 LAC e 229 LT-1976, prevedendo espressamente l'esigenza di un rapporto particolare tra l'imposta e l'immobile e la rinuncia a condizioni legali quali la dichiarazione di fallimento o la domanda di realizzazione (CDT n. 285 del 4 dicembre 1992 in re J.B.).\n"}