Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto in minima parte. Si ritiene comunque di rinunciare a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese, in considerazione del fatto che la motivazione della decisione impugnata non era pertinente e non poteva permettere al contribuente di rendersi conto delle vere ragioni della reiezione del suo gravame. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Il ricorso in materia di IC è respinto. 1.2. Il ricorso in materia di IFD è parzialmente accolto.