ma il legislatore cantonale ha poi inserito una seconda frase, con cui precisa che "Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta". Tale disposizione è stata voluta proprio per evitare che le perdite e i debiti all'estero, sovente di difficile accertamento, riducano l'aliquota d'imposta dei fattori imponibili nel Cantone (Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ dell'11 settembre 1974, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio - Sessione ordinaria primaverile 1976, p. 1429; cfr.