5.2. La stessa possibilità non è data, invece, per quanto concerne l'imposta cantonale: l'art. 8 cpv. 3 stabilisce sì che "i contribuenti soggetti all'imposta nel cantone solo per una parte del loro reddito e della loro sostanza (utile e capitale) pagano l'imposta sugli elementi imponibili nel cantone con le aliquote corrispondenti all'insieme del loro reddito e della loro sostanza"; ma il legislatore cantonale ha poi inserito una seconda frase, con cui precisa che "Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta".