5.1. Per il calcolo dell'imposta federale diretta, trova invece applicazione l'art. 44 cpv. 1 DIFD, secondo cui "per i contribuenti che devono pagare l'imposta soltanto su una parte del reddito, l'imposta è calcolata con l'aliquota applicabile al reddito complessivo": ciò comporta che nella fattispecie gli interessi non deducibili in Svizzera sono comunque presi in considerazione per il calcolo dell'aliquota d'imposta (cfr. per analogia ASA 52 p. 228 ss. cons. 3d).