Il Tribunale federale ammette che tale eccezione può portare alla conseguenza che, in determinati casi, una perdita non può assolutamente essere presa in considerazione dal fisco. Tale principio viene però temperato dalla riserva prevista dall'art. 44 DIFD, secondo cui per i contribuenti che devono pagare l'imposta solo su una parte del reddito, l'imposta è calcolata con l'aliquota applicabile al reddito complessivo (ASA 52 p. 228 ss. = RTT 1984 p. 176 ss.). La prassi e la giurisprudenza di altri cantoni applicano i medesimi princìpi al caso degli interessi ipotecari relativi ad immobili situati all'estero.