3.3. Tale principio è ammesso anche dalla Convenzione stipulata fra Svizzera e Italia, per prevenire la doppia imposizione internazionale. L'art. 6 CDI-I stabilisce infatti che "i redditi provenienti da beni immobili... sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati"; chiarisce poi che "le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili" (art. 6 cpv. 3 CDI-I). La Convenzione citata non affronta invece espressamente la questione della deducibilità degli interessi passivi.