sottolineava poi di essere stato obbligato ad accendere un debito con un istituto italiano, non essendo possibile alle banche svizzere costituire in pegno un immobile situato sul territorio italiano. L'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 26 giugno 1995, nella quale si limitava a richiamare una sentenza del Tribunale federale, secondo cui gli interessi pagati in relazione ad un credito di costruzione sono considerati costi di investimento e non interessi passivi. 2.