Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 14 novembre 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città non concedeva la deduzione degli interessi passivi, argomentando che gli stessi sono "ammessi solo per i debiti riconosciuti o rettificati in base ai dati accertati". Con reclamo del 12 dicembre 1994, il contribuente rilevava come la deduzione degli interessi passivi fosse destinata ad acquistare particolare importanza nei periodi di tassazione futuri, data la durata del mutuo;