{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-143_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19057&nX40_KEY=4711556&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5722842b463d7b73ade7075f4acb2aa7"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:57:34", "Checksum": "6a7df3d989bc68e5eede29c8c2db36f0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nLa stessa possibilità non è data, invece, per quanto concerne l'imposta cantonale: l'art. 8 cpv. 3 stabilisce sì che \"i contribuenti soggetti all'imposta nel cantone solo per una parte del loro reddito e della loro sostanza (utile e capitale) pagano l'imposta sugli elementi imponibili nel cantone con le aliquote corrispondenti all'insieme del loro reddito e della loro sostanza\"; ma il legislatore cantonale ha poi inserito una seconda frase, con cui precisa che \"Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta\". Tale disposizione è stata voluta proprio per evitare che le perdite e i debiti all'estero, sovente di difficile accertamento, riducano l'aliquota d'imposta dei fattori imponibili nel Cantone (Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ dell'11 settembre 1974, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio - Sessione ordinaria primaverile 1976, p. 1429; cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28, in relazione all'analoga disposizione contenuta nella legge federale sull'imposta federale diretta, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio).\n5.3.\nPer economia di giudizio, si ritiene, considerando che i lavori riattazione erano in corso, di poter dedurre dal reddito imponibile, ai soli fini del calcolo dell'aliquota, l'intero importo pagato dal ricorrente per interessi passivi (arrotondato in fr. 20'000.- in media annua), senza interrogarsi circa l'eventuale quota del mutuo che è servita a finanziare la ristrutturazione. Si deve sottolineare, a tale proposito, che l' Ufficio di tassazione non ha intrapreso alcun tipo di accertamento volto a determinare le modalità di finanziamento dell'acquisto immobiliare e la natura ed il costo delle opere di ristrutturazione della casa. Dalla documentazione trasmessa alla Camera nel corso dell'istruzione del ricorso, è comunque possibile evincere che in gran parte il mutuo concesso dalla __________ __________ __________ __________ è servito a pagare il prezzo di acquisto della casa.\n6. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto in minima parte. Si ritiene comunque di rinunciare a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese, in considerazione del fatto che la motivazione della decisione impugnata non era pertinente e non poteva permettere al contribuente di rendersi conto delle vere ragioni della reiezione del suo gravame.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. 1.1. Il ricorso in materia di IC è respinto.\n1.2. Il ricorso in materia di IFD è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 giugno 1995 è riformata nel senso che ai fini dell'aliquota è ammessa la deduzione di fr. 20'000.- in media annua.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}