{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-143_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19057&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5722842b463d7b73ade7075f4acb2aa7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:44", "Checksum": "a8d4f43c5cd45482bd15d2e0572d9261", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.1.\nSi è visto, infatti, che gli interessi ipotecari sono ripartiti secondo il sistema della ripartizione proporzionale dei debiti; l'insieme dei debiti e degli interessi dovuti dal contribuente è cioè ripartito in proporzione al valore degli attivi svizzeri e degli immobili situati in Svizzera. Gli interessi così ripartiti vengono quindi dedotti dai redditi provenienti dall'immobile. Secondo il Tribunale federale, infatti, una ripartizione matematica degli interessi passivi sul reddito totale mancherebbe di obiettività e condurrebbe a risultati scioccanti, per il fatto che gli interessi ipotecari, diversamente dalle spese elencate all'art. 22 DIFD, le quali sono ripartite in base alla proporzione fra parte del reddito soggetto all'imposta in Svizzera e intero reddito (art. 24 DIFD), non diminuiscono il reddito intero ma presentano piuttosto una relazione particolarmente stretta con il conseguimento di un reddito in particolare. È evidente, in effetti, che gli interessi ipotecari non hanno alcun rapporto con il reddito del lavoro ma costituiscono la contropartita del reddito della sostanza e gravano soltanto quest'ultimo (ASA 34 p. 348 ss.).\n4.2.\nEbbene, il ricorrente non ha alcun elemento patrimoniale in Svizzera, cosa che induce a concludere che gli interessi passivi devono essere integralmente dedotti dai redditi imponibili all'estero.\n4.3.\nIl risultato descritto desta certo più di una perplessità in un caso, come apparentemente è quello in esame, in cui l'ammontare degli interessi oltrepassa il reddito estero. In una simile evenienza, vi è infatti la concreta possibilità che una parte degli interessi rimanga completamente trascurata. Il problema è analogo a quello che sorge allorché uno stabilimento o un'impresa situati all'estero subiscono una perdita, che non è compensabile con gli utili conseguiti in Svizzera. Ebbene, a quest'ultimo proposito, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che le perdite subite da stabilimenti situati all'estero non hanno alcuna relazione con i redditi conseguiti in Svizzera e non possono pertanto compensarsi con i redditi di fonte svizzera. Il Tribunale federale ammette che tale eccezione può portare alla conseguenza che, in determinati casi, una perdita non può assolutamente essere presa in considerazione dal fisco. Tale principio viene però temperato dalla riserva prevista dall'art. 44 DIFD, secondo cui per i contribuenti che devono pagare l'imposta solo su una parte del reddito, l'imposta è calcolata con l'aliquota applicabile al reddito complessivo (ASA 52 p. 228 ss. = RTT 1984 p. 176 ss.).\nLa prassi e la giurisprudenza di altri cantoni applicano i medesimi princìpi al caso degli interessi ipotecari relativi ad immobili situati all'estero. Il Tribunale amministrativo di Argovia ha, p. es., sostenuto che, quando si tratta di prendere in considerazione interessi passivi pagati per un immobile sito all'estero, si deve tenere presente che i corrispettivi redditi non sottostanno all'imposta sul reddito a favore del Cantone e del Comune, ragione per cui si giustifica di escludere la deducibilità, nel calcolo del reddito imponibile, non solo dei costi di amministrazione e di manutenzione dell'immobile, ma anche degli interessi passivi che vi si riferiscono. Questa considerazione induce a negare la possibilità di dedurre le maggiori spese relative ad un immobile situato all'estero dal reddito imponibile in Svizzera (ZBl 79/1978 p. 214; v. anche Locher/Meier/Von Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B Anhang I n. 8 s.).\n4.4.\nLa soluzione descritta, fondata come si è visto sulla giurisprudenza dello stesso Tribunale federale, non ha mancato di sollevare critiche in dottrina. Vi sono autori, in particolare, che sottolineano come essa introduca, da un lato, una deroga al principio dell'imposizione del reddito netto, per cui oggetto dell'imposizione è l'intero reddito netto e nulla più, e che è ancorato nella legislazione cantonale e federale (Widmer, Der Abzug ausländischer Verluste nach schweizerischem Steuerrecht, in RF 37/1982 p. 49 ss.), e, dall'altro, una difformità rispetto alle norme sulla doppia imposizione intercantonale, che prevedono in particolare che il cantone di domicilio del contribuente tenga conto delle spese sostenute in un altro cantone per acquisire il reddito immobiliare allorché esse oltrepassano il reddito dell'immobile situato in tale altro cantone (Rivier, op. cit., p. 65).\nCerto, se si estendessero le regole vigenti per la doppia imposizione intercantonale alla ripartizione internazionale degli interessi passivi, si dovrebbe poi affrontare qualche difficoltà in più: si pensi al problema di provare l'esistenza e la misura di debiti all'estero, ai diversi criteri di stima degli immobili ed ai differenti sistemi di imposizione vigenti nei vari stati.\n5. Il fatto che, come si è detto, gli interessi passivi relativi al debito contratto per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile acquistato dal ricorrente in Italia non siano deducibili dai redditi di fonte svizzera non significa però che essi siano del tutto indifferenti ai fini del calcolo dell'imposta cantonale e dell'imposta federale diretta.\n5.1.\nPer il calcolo dell'imposta federale diretta, trova invece applicazione l'art. 44 cpv. 1 DIFD, secondo cui \"per i contribuenti che devono pagare l'imposta soltanto su una parte del reddito, l'imposta è calcolata con l'aliquota applicabile al reddito complessivo\": ciò comporta che nella fattispecie gli interessi non deducibili in Svizzera sono comunque presi in considerazione per il calcolo dell'aliquota d'imposta (cfr. per analogia ASA 52 p. 228 ss. cons. 3d).\n"}