{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-143_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19057&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5722842b463d7b73ade7075f4acb2aa7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:44", "Checksum": "a8d4f43c5cd45482bd15d2e0572d9261", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.143\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 21 luglio 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________ -__________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, domiciliato a __________ (__________), è dirigente della __________ __________ __________ di __________.\nAvendo acquistato, in data 18 giugno 1992, un immobile nel comune di domicilio, il contribuente chiedeva, nella dichiarazione fiscale 1993/94, la deduzione degli interessi passivi relativi ad un mutuo ipotecario contratto al fine di finanziare l'acquisto e la ristrutturazione della casa. Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 14 novembre 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città non concedeva la deduzione degli interessi passivi, argomentando che gli stessi sono \"ammessi solo per i debiti riconosciuti o rettificati in base ai dati accertati\".\nCon reclamo del 12 dicembre 1994, il contribuente rilevava come la deduzione degli interessi passivi fosse destinata ad acquistare particolare importanza nei periodi di tassazione futuri, data la durata del mutuo; sottolineava poi di essere stato obbligato ad accendere un debito con un istituto italiano, non essendo possibile alle banche svizzere costituire in pegno un immobile situato sul territorio italiano. L'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 26 giugno 1995, nella quale si limitava a richiamare una sentenza del Tribunale federale, secondo cui gli interessi pagati in relazione ad un credito di costruzione sono considerati costi di investimento e non interessi passivi.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta che il mutuo da lui contratto sia servito a finanziare la ristrutturazione della casa da lui acquistata, affermando al contrario che quest'ultima era già stata dichiarata abitabile dall'autorità comunale.\n3. 3.1.\nIl diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma si estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell'estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 97 s.).\n3.2.\nNelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale. È tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT).\nLa deduzione dei debiti (capitale e interessi) è limitata a quelli riconosciuti dalla legge tributaria ed è ammessa proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta (cfr. art. 8 cpv. 2 LT).\nL'aliquota è quella corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 3 LT).\nPrincipi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 44 DIFD). In particolare la deduzione dei debiti è ripartita secondo il metodo della divisione proporzionale (cfr. Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, pp. 46, 83 e 154; Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, par. 17 cifra 19, p. 281).\n3.3.\nTale principio è ammesso anche dalla Convenzione stipulata fra Svizzera e Italia, per prevenire la doppia imposizione internazionale. L'art. 6 CDI-I stabilisce infatti che \"i redditi provenienti da beni immobili... sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati\"; chiarisce poi che \"le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili\" (art. 6 cpv. 3 CDI-I).\nLa Convenzione citata non affronta invece espressamente la questione della deducibilità degli interessi passivi.\n4. Nel caso concreto, dunque, prima ancora di interrogarsi sulla natura degli interessi pagati dal ricorrente, prima cioè di chiedersi se possano considerarsi quali interessi passivi deducibili oppure se debbano qualificarsi come spese di investimento non detraibili, si deve rilevare che la loro deducibilità è già esclusa in virtù delle norme che disciplinano il diritto fiscale internazionale.\n"}