Tale decisioni sono state emanate in insanabile contrasto con le disposizioni procedurali che disciplinano la revisione di tassazioni cresciute in giudicato in favore del fisco e devono pertanto essere annullate. Rimane comunque salva la facoltà dell’autorità di tassazione di valutare se trasmettere l’incarto alla Divisione delle contribuzioni, segnatamente al Servizio preposto al recupero d’imposta e alla repressione di un’eventuale sottrazione, perché avvii, se ne ravvisa gli estremi, la procedura di sua competenza.