CDT n. 113-114/1990) è stato stabilito esservi motivo di recupero dell’imposta sottratta nel caso di un contribuente che, sottacendo una sentenza del Tribunale amministrativo che aveva stabilito il suo domicilio ex art. 23 CCS nel Canton Ticino, dove abitava con la famiglia, aveva ottenuto d’essere assoggettato limitatamente nel Cantone unicamente quale proprietario di sostanza immobiliare. Nello stesso senso si è espressa anche una recente sentenza della Commissione di ricorso del Canton Zurigo in relazione a un contribuente che aveva annunciato la propria partenza, ottenendo così una decisione che accertava la cessazione dell’assoggettamento illimitato, ma non aveva mai attuato l’asserito