4.5 Ne viene, alla luce delle considerazioni che precedono, che, trascorso il termine di impugnativa, la sostituzione di una tassazione non può più avvenire senza violare principi essenziali di procedura e portare ad una insicurezza giuridica inammissibile in materia fiscale; questa Camera ha già avuto occasione di decidere quindi che l'autorità fiscale non può semplicemente "annullare e sostituire" una tassazione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla (cfr. CDT n. 374 del 2 settembre 1983 in re C.; CDT n. 150-1 del 6 aprile 1988 in re B.; CDT n. 85 del 21 maggio 1990 in re. F.D.; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E. M.; inoltre Pedroli, La revisione a favore del fisco: