4.2 La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 199 cpv. 1 LT; per l'IFD, art. 129 DIFD). Questa norma consente di rivedere, per quanto attiene al diritto cantonale, una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo l'art. 203 LT, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr.