se la tassazione intimata dall' Ufficio di tassazione non viene tempestivamente impugnata, cresce in giudicato. L'autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (Pedroli, La revisione a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT 1993 II pp. 492 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 198; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 353; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 586 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1128).