Il 17 risp. 24 aprile 1995 l' Ufficio di tassazione emetteva tre distinte tassazioni intermedie per arrivo nel Cantone, con cui annullava e sostituiva altrettante tassazioni cresciute in giudicato, esponendo al contribuente, oltre al reddito della sostanza, un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.-- di media annua, segnatamente: - tassazione intermedia per arrivo nel cantone dal 1° maggio 1989 al 31 dicembre 1989: - tassazione intermedia 1991-92, pure per arrivo nel cantone - tassazione intermedia 1993-94, sempre per arrivo nel cantone. Queste tre tassazioni venivano poi confermate, a seguito del reclamo del contribuente, con altrettante decisioni su reclamo, tutte del 19 risp.