{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-142_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19055&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4a0565b8eeb07d91fc3ee795f80d0f71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.142"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:23", "Checksum": "301042405f2f68a1bdf0546ddc5f1d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.142\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2\nLa principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 199 cpv. 1 LT; per l'IFD, art. 129 DIFD). Questa norma consente di rivedere, per quanto attiene al diritto cantonale, una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo l'art. 203 LT, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 199 cpv. 2 LT).\n4.3\nIl DIFD, invece, stabilisce uno stretto legame tra fra la procedura di contravvenzione e quella di ricupero, per cui non è possibile procedere al ricupero dell'imposta federale se non è integrata, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 129 DIFD, cioè la sottrazione (cfr. ASA 52, 457; Sammlung BGE no 600, STF del 21 gennaio 1983 in re G. c/ Commissione amministrativa di ricorso Canton San Gallo; Pedroli, La revisione a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT 1993 II pp. 492 ss.; Bernasconi, op. cit., p. 35; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 282).\n4.4\nAltre eccezioni, sia rammentato per completezza, sono la rettificazione di errori di calcolo e, a favore dello stesso contribuente, la revisione (CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E. M.).\n4.5\nNe viene, alla luce delle considerazioni che precedono, che, trascorso il termine di impugnativa, la sostituzione di una tassazione non può più avvenire senza violare principi essenziali di procedura e portare ad una insicurezza giuridica inammissibile in materia fiscale; questa Camera ha già avuto occasione di decidere quindi che l'autorità fiscale non può semplicemente \"annullare e sostituire\" una tassazione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla (cfr. CDT n. 374 del 2 settembre 1983 in re C.; CDT n. 150-1 del 6 aprile 1988 in re B.; CDT n. 85 del 21 maggio 1990 in re. F.D.; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E. M.; inoltre Pedroli, La revisione a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT 1993 II p. 496). Gli unici rimedi che l'autorità fiscale ha a sua disposizione, per modificare una decisione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla, sono, come già detto, quelli del ricupero d'imposta e della rettificazione degli errori di calcolo.\n4.6\nScendendo all’esame della casistica giudicata da questa Camera, con sentenza del 21 maggio 1990 (cfr. CDT n. 113-114/1990) è stato stabilito esservi motivo di recupero dell’imposta sottratta nel caso di un contribuente che, sottacendo una sentenza del Tribunale amministrativo che aveva stabilito il suo domicilio ex art. 23 CCS nel Canton Ticino, dove abitava con la famiglia, aveva ottenuto d’essere assoggettato limitatamente nel Cantone unicamente quale proprietario di sostanza immobiliare. Nello stesso senso si è espressa anche una recente sentenza della Commissione di ricorso del Canton Zurigo in relazione a un contribuente che aveva annunciato la propria partenza, ottenendo così una decisione che accertava la cessazione dell’assoggettamento illimitato, ma non aveva mai attuato l’asserito trasferimento del domicilio (Pedroli, La revisione a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT 1993 II p. 496; StE 1998 B 97.41 N. 5).\n5. 5.1\nSi tratta, ora, pertanto, di applicare i princìpi descritti alla fattispecie in esame.\nCome si è visto in narrativa, l’autorità fiscale ha semplicemente annullato e sostituito ben tre diverse decisioni cresciute in giudicato, tra cui una dopo sentenza di questa Camera, sostituendole con tre nuove tassazioni, denominate impropriamente tassazioni intermedie, che accertano l’assoggettamento illimitato del contribuente retroattivamente sin dal 1° maggio 1989.\nTale decisioni sono state emanate in insanabile contrasto con le disposizioni procedurali che disciplinano la revisione di tassazioni cresciute in giudicato in favore del fisco e devono pertanto essere annullate.\nRimane comunque salva la facoltà dell’autorità di tassazione di valutare se trasmettere l’incarto alla Divisione delle contribuzioni, segnatamente al Servizio preposto al recupero d’imposta e alla repressione di un’eventuale sottrazione, perché avvii, se ne ravvisa gli estremi, la procedura di sua competenza.\n"}