{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-142_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19055&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4a0565b8eeb07d91fc3ee795f80d0f71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.142"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:23", "Checksum": "301042405f2f68a1bdf0546ddc5f1d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.142\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 20 luglio 1995\nin materia di: IC/IFD 89/90 int. - IC/IFD 91/92 int. - IC/IFD 93/94 int.\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ - __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ è stato tassato nei periodi fiscali IC/IFD 1987-88, 1989-90, 1991-92 e 1993-94 quale contribuente limitatamente imponibile sulla sostanza e sul relativo reddito (valore locativo). Si vedano al riguardo:\n- per il periodo 1987-88: decisione su reclamo del 30 aprile 1989, riformata, per quanto concerne i fattori all'estero determinanti per la fissazione delle aliquote, dalla sentenza CDT del 20 agosto 1990\n- per il periodo 1989-90: decisione su reclamo del 20 gennaio 1992, cresciuta incontestata in giudicato;\n- per il periodo 1991-92: decisione su reclamo del 29 gennaio 1993, confermata con sentenza CDT del 25 marzo 1993;\n- per il periodo 1993-94: decisione su reclamo del 25 luglio 1994, cresciuta incontestata in giudicato.\n2. Il 20 giugno 1994 il Municipio di __________, avendo avuto comunicazione dal Consolato generale d'Italia che era stato stralciato dall'anagrafe di __________ sin dal 1976, comunicava all' Ufficio di tassazione di aver iscritto __________ __________ retroattivamente al 1° maggio 1989, data d'arrivo nel Comune quale turista. Successivamente, il 5 settembre 1994 il Municipio di __________ trasmetteva all'UT copia di un suo scritto al contribuente, con cui gli chiedeva di documentare il suo domicilio all'estero.\nL' Ufficio di tassazione acquisiva pertanto agli atti la documentazione relativa al domicilio, tra cui le dichiarazioni del Comune di __________ dell' 8 marzo, del 21 aprile e dell' 8 dicembre 1994; le dichiarazioni dell'interessato sostitutive dell'atto di notorietà del 22 marzo 1991, del 23 novembre 1993, del 9 settembre 1994, come pure numerosi altri scritti e documenti, tra cui il reclamo presentato il 7 febbraio 1994 dall'avv. __________ per conto di __________ __________ contro il prelievo di una tassa di cancelleria di fr. 200.-- a carico dei soggiornanti e dei turisti e il dispositivo della decisione con cui il Consiglio di Stato, accogliendo una trentina di ricorsi, ha annullato le decisioni municipali concernenti il prelievo delle tasse di cancelleria in riferimento allo statuto di soggiornante e di turista.\nIl 17 risp. 24 aprile 1995 l' Ufficio di tassazione emetteva tre distinte tassazioni intermedie per arrivo nel Cantone, con cui annullava e sostituiva altrettante tassazioni cresciute in giudicato, esponendo al contribuente, oltre al reddito della sostanza, un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.-- di media annua, segnatamente:\n- tassazione intermedia per arrivo nel cantone dal 1° maggio 1989 al 31 dicembre 1989:\n- tassazione intermedia 1991-92, pure per arrivo nel cantone\n- tassazione intermedia 1993-94, sempre per arrivo nel cantone.\nQueste tre tassazioni venivano poi confermate, a seguito del reclamo del contribuente, con altrettante decisioni su reclamo, tutte del 19 risp. 26 giugno 1995, in cui si specifica che da indagini svolte dal Municipio di __________ il contribuente risulta domiciliato in quel Comune sin dal 1° maggio 1989, essendo stato cancellato dall'anagrafe del Comune di __________ sin dal 1976.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall' avv. __________, chiede l’annullamento delle notifiche di tassazione per i bienni fiscali 1989-90, 1991-92 e 1993-94 del 19 risp. 26 giugno 1995. Contesta sostanzialmente il domicilio in Svizzera dal 1° maggio 1989, affermando di risiedere a __________ con la moglie, signora __________ __________ __________, in __________ __________, dove per altro risulta anche menzionato nell’elenco telefonico. Degli ulteriori, ampi e circostanziati argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.\n4. 4.1\nCon la notificazione della tassazione al contribuente (art. 95 DIFD ed art. 174 LT), inizia a decorrere il termine per interporre reclamo; se la tassazione intimata dall' Ufficio di tassazione non viene tempestivamente impugnata, cresce in giudicato. L'autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (Pedroli, La revisione a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT 1993 II pp. 492 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 198; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 353; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 586 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1128).\n"}