Nulla avrebbe impedito al contribuente di comunicare all' Ufficio di tassazione un ulteriore cambiamento del proprio recapito o di provvedere altrimenti, incaricando una persona di fiducia di trasmettergli la corrispondenza in Germania. 6. Da quanto detto discende chiaramente che all'autorità di tassazione non può essere mosso alcun rimprovero per essersi rifiutata di entrare nel merito del gravame, manifestamente tardivo. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2.