III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata). Secondo la dottrina è colpevole e non scusabile colui che si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene così a ignorare la decorrenza di un termine (cfr. Birchmeier, Com. OG ad art. 35 pag. 39 no 3 in fine).