Per quanto attiene alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente o al suo rappresentante di dare le necessarie disposizioni per incombenti che possono rendersi necessari prima del ritorno (CDT 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).