5.2. Dalle norme citate la giurisprudenza (in sintonia con quella relativa a norme analoghe, es. art. 35 OG) ha dedotto il principio che la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante. Per quanto attiene alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente o al suo rappresentante di dare le necessarie disposizioni per incombenti che possono rendersi necessari prima del ritorno (CDT 188 del 30 aprile 1980 in re S.;