1 LT 1976 per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 157 cpv. 1 LT 1976 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio; un'analoga disposizione è prevista all'art. 119 cpv.