{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-141_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19054&nX40_KEY=4711551&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2a4c2abdc7d8fc09ae8357a678305ea3"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:59:01", "Checksum": "048c8223b7a63a4d0d282afe4565ec38", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3.\nRichiesto di giustificare l'inoltro tardivo del reclamo, il contribuente ha spiegato, all'udienza del 29 maggio 1995, tenutasi presso l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città, di aver dovuto raggiungere in Germania la moglie gravemente malata. Egli avrebbe «saputo di dover rimanere vicino alla moglie solamente all'ultimo momento, quando si trovava già in Germania». Tale affermazione è suffragata da un certificato medico, da cui si evince che in effetti il medico di fiducia della signora __________ avrebbe invitato il ricorrente a star vicino alla moglie, in seguito all'intervento chirurgico del novembre 1994, per non comprometterne la riabilitazione fisica e psichica (cfr. certificato del dott. __________ __________, __________, del 4 maggio 1995).\nDal certificato in questione emerge comunque anche in modo chiaro che la malattia della moglie non è stata né improvvisa né particolarmente grave. Al contrario, i disturbi lamentati dalla signora __________ consistono essenzialmente in una distorsione del piede ed in un eczema di origine psicosomatica. Tali malanni avrebbero avuto inizio addirittura negli anni 1989/90 e non vi è alcuna indicazione che possa permettere di ritenere che vi sia stato un successivo aggravamento del quadro clinico, tale da giustificare la repentina decisione del ricorrente di lasciare la propria casa di __________, con ogni attività che là si svolgeva, per raggiungere la moglie malata.\nBisogna, d'altronde ricordare che è stato proprio il ricorrente stesso, nel mese di agosto del 1992, a chiedere all'autorità fiscale di recapitargli tutta la corrispondenza a __________ (cfr. in particolare la sentenza di questa Camera del 6 dicembre 1993, con la quale è stata annullata una multa disciplinare intimata al domicilio di __________). Nulla avrebbe impedito al contribuente di comunicare all' Ufficio di tassazione un ulteriore cambiamento del proprio recapito o di provvedere altrimenti, incaricando una persona di fiducia di trasmettergli la corrispondenza in Germania.\n6. Da quanto detto discende chiaramente che all'autorità di tassazione non può essere mosso alcun rimprovero per essersi rifiutata di entrare nel merito del gravame, manifestamente tardivo. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 300.–\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–\nper un totale di fr. 380.–\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}