{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-141_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19054&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2a4c2abdc7d8fc09ae8357a678305ea3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:33", "Checksum": "48e5478e04aa60b3afb4aef0b8096b5a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nLa nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).\nLe disposizioni procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).\n4.3.\nDa quanto detto discende chiaramente che la procedura di reclamo svoltasi davanti all'autorità di tassazione è stata retta dalle norme della vecchia legge tributaria, per quanto attiene all'imposta cantonale, per il fatto che la decisione di tassazione contestata è stata intimata in data 12 dicembre 1994. Il fatto che la tassazione sia stata notificata prima dell'entrata in vigore della nuova legge federale non si oppone per contro all'applicazione della procedura contenuta nella LIFD, essendo la stessa stata avviata nel corso del 1995, con il reclamo del ricorrente.\nÈ bene precisare che comunque la decisione non muterebbe in alcun modo, se anche si applicasse alla fattispecie la procedura contenuta nell'abrogato Decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD), data la rilevante analogia delle disposizioni ivi contenute.\n5. 5.1.\nL'art. 175 cpv. 1 LT 1976 per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 157 cpv. 1 LT 1976 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio; un'analoga disposizione è prevista all'art. 119 cpv. 1 LIFD.\nUna deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976 e art. 133 cpv. 3 LIFD; in precedenza, art. 99 cpv. 4 DIFD);\n5.2.\nDalle norme citate la giurisprudenza (in sintonia con quella relativa a norme analoghe, es. art. 35 OG) ha dedotto il principio che la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante.\nPer quanto attiene alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente o al suo rappresentante di dare le necessarie disposizioni per incombenti che possono rendersi necessari prima del ritorno (CDT 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata). Secondo la dottrina è colpevole e non scusabile colui che si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene così a ignorare la decorrenza di un termine (cfr. Birchmeier, Com. OG ad art. 35 pag. 39 no 3 in fine).\n"}