{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-141_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19054&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2a4c2abdc7d8fc09ae8357a678305ea3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:33", "Checksum": "48e5478e04aa60b3afb4aef0b8096b5a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.141\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 17 luglio 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92 int. - IC/IFD 93/94 - IC/IFD 93/94 int.\n|\npresentato da: |\n__________ __________. __________, __________ -__________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con tre decisioni del 12 dicembre 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________, domiciliato a __________, ma residente a __________ (__________), le tassazioni IC/IFD 1991/92 (intermedia per arrivo nel Cantone a partire dal 1° novembre 1991), IC/IFD 1993/94 (per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 maggio 1994) e IC/IFD 1993/94 (intermedia per partenza per l'estero).\nNelle prime due decisioni, l'autorità di tassazione imponeva, oltre al reddito della sostanza, commisurato in fr. 50'000.– in media annua, un reddito aziendale di fr. 120'000.– determinato in via di apprezzamento; erano poi concesse deduzioni dal reddito della sostanza per fr. 74'750.– e per oneri assicurativi (rispettivamente fr. 6'000.– nella tassazione 1991/92 e fr. 6'700.– nella tassazione 1993/94). Nella tassazione 1993/94 a partire dal giugno 1994 (partenza per l'estero) era invece imposto il solo reddito della sostanza, con deduzione di fr. 40'074.–.\nIl contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 12 aprile 1995, nel quale asseriva di non capire le motivazioni della tassazione e chiedeva pertanto una revisione. Allegava al suo scritto varia documentazione bancaria, attestati della __________ __________ di __________ (____________________) e altri documenti relativi a cause giudiziarie in corso.\nNel corso di un'udienza tenutasi dinanzi all'autorità fiscale, il contribuente giustificava l'inosservanza del termine di reclamo con la malattia della moglie, convalescente in Germania.\nL' Ufficio di tassazione dichiarava tuttavia irricevibile il gravame con decisioni del 19 e del 26 giugno 1995, negando che fossero dati i presupposti per una restituzione del termine, non essendovi stata una partenza imprevista.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ definisce illegittime le decisioni dell'autorità di tassazione. Nel gravame, il ricorrente descrive dapprima le vicende seguite all'acquisto da parte sua di un fondo sito a __________: lamenta la perdita del diritto di passo, a causa dell'errore di un avvocato, le conseguenti liti con i proprietari limitrofi e con le autorità comunali; per queste stesse ragioni il ricorrente e sua moglie avrebbero poi deciso di trasferirsi in __________. Egli afferma peraltro di avere comunicato al Comune di __________ il trasferimento della dimora in Italia fin dal 1991 (cfr. ricorso, pag. 5, n. 4) e ricorda di avere comunicato all'autorità fiscale, già nel 1992, di non essere in grado di compilare la dichiarazione fiscale, a causa delle descritte controversie in corso; si richiama quindi ad una decisione di questa Camera, che nel dicembre 1993 ha annullato una multa disciplinare inflittagli dall' Ufficio di tassazione. Conclude postulando una modifica della sua tassazione, tale da tenere conto delle suddette difficoltà incontrate nel Canton Ticino e dell'ulteriore circostanza di non avere egli alcuna attività lucrativa.\n3. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.\n4. Diritto applicabile\n4.1.\nCon l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).\nPer quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).\n"}