Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).