{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-13_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18920&nX40_KEY=4711540&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ebf122360ba67e1ecfa1e24a2e104123"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["80.1995.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:03:16", "Checksum": "1b3b51c52cada44e0a752d31d9f4c7f2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3\nI ricorrenti hanno inoltre prodotto la prova del debito di fr. 330’000.--, garantito da cartelle ipotecarie, concesso dal __________ __________ __________ __________ e assunto in secondo tempo dalla __________ __________ __________.\nAnche tali documenti non modificano in nulla il calcolo del dispendio. Il debito in questione grava la sostanza di __________, posseduta in comproprietà in ragione di un mezzo con __________ __________. L’ Ufficio di tassazione ha infatti considerato nel calcolo della disponibilità del contribuente un importo di fr. 165’000.--, pari alla metà del debito complessivo, conformemente alla clausola n. 2 dell’atto pubblico del 29 agosto 1990 denominato “contratto di rettifica di compra-vendita”.\n5.4\nNé è idoneo a modificare il calcolo del dispendio il fatto che il ricorrente abbia ceduto dal 1° febbraio 1992 la gestione dell’ __________ __________ di __________ a __________ __________ -__________. Si tratta invero di circostanza che non influisce sulla tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92, basata sul periodo di computo 1989-90, ma idonea semmai a giustificare, se ne sono date tutte le condizioni, l’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività. Sarà comunque compito dell’ Ufficio di tassazione pronunciarsi su questo aspetto.\n5.5\nDeve quindi essere confermato il calcolo del dispendio effettuato dall’ Ufficio di tassazione, che a fronte di entrate per complessivi fr. 220’576,50 (quota parte del prestito originario del __________ __________ pari a fr. 165’000.--; prelevamenti privati 1989-90 per complessivi fr. 55’756,50) riscontra uscite per fr. 359’415.-- (acquisto quotaparte fondo con __________ per fr. 315’000.--; interessi passivi, oneri assicurativi, imposte cantonali e federali, spese legali di acquisto del fondo, per complessivi fr. 44’415.--), ossia una maggior uscita di fr. 138’839.--, alla quale va aggiunto, in ragione del sistema contabile scelto dalla fiduciaria che ha allestito la contabilità al ricorrente, l’utile dichiarato nel biennio di fr. 21’531.-- e il necessario per vivere durante due anni, prudentemente valutato dall’ Ufficio di tassazione in circa fr. 40’000.--.\n6. L’ iter procedurale ha messo in evidenza un atteggiamento processuale non collaborativo da parte dei ricorrenti, per non dire chiaramente defatigatorio, come è testimoniato dalle innumerevoli richieste di proroga e dai frequenti cambiamenti di patrocinio.\nDi ciò si terrà conto nel giudizio sulle tassa di giustizia e sulle spese (cfr. art. 185 cpv. 2 LT 1976).\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 150.–\nper un totale di fr. 1'150.–\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo ((art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna art. 112 DIFD (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}