{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-13_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18920&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ebf122360ba67e1ecfa1e24a2e104123"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:42", "Checksum": "9b966508e4703f13e3a20a2659f34a84", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 20 gennaio 1995\nin materia di: IC/IFD 91/92\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92, notificata il 30 luglio 1993, l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva a __________ __________ e a sua moglie __________ un reddito aziendale complessivo di fr. 100'000.--, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di soli fr. 10'765.-- di media annua. La decisione di aumentare il reddito aziendale di quasi fr. 90'000.-- rispetto a quanto dichiarato veniva motivata con il fatto che il contribuente con i redditi dichiarati non era in grado di giustificare il dispendio denunciato negli anni di computo 1989-90.\n2. Assistito dalla __________ __________ __________ __________, __________ __________ presentava reclamo.\nIn occasione dell'audizione del 26 ottobre 1994 l' Ufficio di tassazione metteva il contribuente al corrente del movimento finanziario che aveva portato ad aumentare in via valutativa il reddito aziendale a fr. 100'000.-- di media annua. Il suo rappresentante si riservava di produrre entro l' 11 novembre 1994 la documentazione che era già stata precedentemente richiesta al contribuente con la convocazione.\nIl 19 dicembre 1994 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, poiché nessuna documentazione a giustificazione del dispendio era stata prodotta malgrado le reiterate richieste.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi Lemme chiedevano sostanzialmente l'annullamento della decisione su reclamo del 19 dicembre 1994 e la concessione di un'ulteriore proroga per la presentazione della documentazione richiesta.\n4. 4.1\nIl presidente della Camera di diritto tributario, con ordinanza del 15 febbraio 1995, impartiva ai ricorrenti un termine di 20 giorni per produrre la necessaria documentazione, elencandola partitamente.\nL'avv. __________ __________, con lettera del 3 marzo 1995, chiedeva una proroga fino al 31 marzo 1995 per presentare quanto richiesto. Il 4 aprile 1995 la __________ __________ chiedeva un'ulteriore proroga fino al 15 aprile.\nIl 27 aprile 1995 la __________ __________ produceva il contratto di locazione dell'esercizio pubblico da __________ a __________ -__________ dal 1° febbraio 1992 e una lettera del 12 aprile 1995 della Banca __________ __________ relativa alla consegna di un assegno 8 gennaio 1990 a __________ di DM 235'000.--, addebitato al conto corrente di una terza persona. La __________ __________ faceva inoltre presente che l'automobile __________ MB __________ SL, intestata a __________, era in realtà di proprietà del fratello residente in __________. Il 2 giugno il rappresentante del contribuente produceva il conto economico e il bilancio al 1° gennaio e al 31 dicembre 1991del’ __________ __________ di __________ e uno scritto dell'avv. __________ __________ a nome e per conto della __________ __________ __________ di __________ relativa all'importo delle ipoteche sul fondo n. __________ di __________ e agli interessi scaduti.\n4.2\nLa documentazione raccolta veniva pertanto consegnata brevi manu all' Ufficio di tassazione perché potesse esaminarla, se del caso in contraddittorio con il patrocinatore dei ricorrenti. Gli incontri che hanno avuto luogo e che hanno consentito di esaminare se la documentazione prodotta era idonea a modificare il calcolo del dispendio, non hanno dato alcun esito. Il 31 luglio 1996 la __________ __________ informava infine l'UT di aver deposto il mandato con effetto immediato, non avendo ottenuto riscontro da parte dei ricorrenti a due sue precedenti lettere.\nL'incarto è pertanto stato retrocesso il 5 agosto 1996 a questa Camera per la decisione di merito.\n5. 5.1\nSecondo l' art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT).\nQuesta Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).\n5.2\nOrbene, se si verifica il calcolo del dispendio, allestito dall' Ufficio di tassazione e a più riprese discusso in contraddittorio con i diversi patrocinatori dei ricorrenti, alla luce della documentazione prodotta, non si può far altro che confermare la decisione dell' Ufficio di tassazione.\nSe è vero, in effetti, che all'inizio di gennaio del 1990 era stato emesso dalla Banca __________ __________ e consegnato a __________ __________ un assegno di DM 235'000.--, è altrettanto vero che circa un mese dopo __________ ha acquistato una vettura __________ MB __________ SL del valore di circa fr. 200'000.--, il cui acquisto non era stato considerato dall' Ufficio di tassazione nel calcolo del dispendio, ma che invece avrebbe dovuto senz'altro esserlo. L'operazione di finanziamento e acquisto della Mercedes non influisce quindi sul calcolo del dispendio. Essa risulta sostanzialmente neutra.\n"}