frequente delicatezza dei temi giuridici in discussione (RDAT II-1993 p. 462). 6.2. Al ricorrente è pertanto assegnata un'indennità per ripetibili per complessivi fr. 600.–. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su ricorso del 19 giugno 1995 è riformata nel senso che la tassazione IMVI n. 514.94.1596 è annullata, per carenza di imponibile a carico dell'aggiudicatario. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. Al ricorrente è assegnata un'indennità di fr. 600.– a titolo di ripetibili. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: