Questa Camera ha già avuto occasione di precisare, infatti, che l'art. 31 LPAmm - applicabile in virtù del rinvio contenuto all'art. 11 LIMVI - non impedisce di assegnare ripetibili anche per il ricorso in prima sede, poiché determinante non è e non può essere la lettera dell'art. 31 LPAmm - secondo cui solo il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo ne avrebbero la facoltà -, sia perché detta norma è applicabile solo in via del tutto subordinata in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, sia perché è insito nella ratio medesima dell'art. 31 LPAmm il riconoscimento di ripetibili alla parte vittoriosa in caso di procedura giudiziaria, sia che si tratti di ricorso