Ne consegue che il ricorso è accolto, essendo stato provato che il valore di aggiudicazione non è manifestamente inferiore al valore commerciale dell'immobile venduto. Tale conclusione consente di lasciare aperte le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, con riferimento in particolare alla questione di principio circa l'applicabilità dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI al caso dell'aggiudicazione nell'ambito di una procedura esecutiva. Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Quanto alle ripetibili, esse vengono assegnate, conformemente alla giurisprudenza della Camera, anche per il ricorso alla Divisione delle contribuzioni.