Altrimenti detto, scopo dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI non può essere quello di colpire l'utile maggiore possibile conseguito dall'acquirente, bensì l'utile oggettivamente conseguito (STF del 18 settembre 1984 in re CE fu M.V., consid. 2a e riferimenti; CDT n. 308 del 10 dicembre 1991 in re V.). La giurisprudenza non ha tuttavia mai elaborato criteri precisi, ad esempio, di natura percentuale per stabilire quando il valore di vendita sia manifestamente inferiore al valore reale (CDT n. 39 del 15 gennaio 1973; CDT n. 410/411 del 5 agosto 1974 in re G.; CDT n. 471 del 20 luglio 1976 in re G.). La differenza deve comunque essere di rilievo (STF 19 settembre 1973 in re A.).