Dal momento che la rivalutazione colpisce, eccezionalmente, un maggior valore non realizzato ovvero non ancora divenuto liquido, essa non deve colpire picchi di valore che un immobile può raggiungere in momenti di congiuntura particolarmente favorevoli, determinati da smisurata effervescenza del mercato immobiliare, quanto piuttosto valori effettivi che possano sempre essere realizzati al di là delle contingenze del mercato. Altrimenti si finirebbe per colpire non soltanto una plusvalenza illiquida (non ancora realizzata), ma addirittura irrealizzabile. Altrimenti detto, scopo dell'art. 7 cpv.