2 LIMVI, il fisco percepirebbe più di quanto avrebbe incassato qualora le parti avessero pattuito un prezzo conforme al valore reale, poiché la differenza fra quest'ultimo e il prezzo concordato verrebbe imposta con l'aliquota maggiorata. Le medesime conseguenze comporterebbe l'imposizione di questi negozi abnormi sempre con l'aliquota valida per l'acquirente (STF del 23 marzo 1981 in re W.B.; inoltre STF del 18 settembre 1984 in re CE fu M.V.).