4.2. Secondo il Tribunale federale, tenendo conto di questi due aspetti della legge ticinese – la volontà d'imporre il beneficio realizzato dall'acquirente e di evitare elusioni fiscali – appare conseguente e ragionevole la soluzione adottata dal legislatore, consistente nell'applicazione al compratore dell'aliquota valida per il venditore, commisurata all'imponibile complessivo delle due parti ed eventualmente maggiorata ai sensi dell'art. 15 §, nel caso che il venditore sia una persona giuridica. Meno difendibile apparirebbe del resto la soluzione di tassare ogni parte contrattuale con l'aliquota determinata dalle sue condizioni personali.