Va inoltre rilevato che l'art. 4 cpv. 3 LIMVI, che dichiara in ogni caso applicabile l'aliquota dell'alienante commisurata all'imponibile complessivo (dell'alienante e dell'acquirente), persegue lo scopo di evitare elusioni fiscali mediante l'indicazione di prezzi d'acquisto non corrispondenti alla realtà. Con l'applicazione dell'aliquota determinante per l'acquirente qualora egli avesse venduto l'immobile al prezzo commerciale, il legislatore ha voluto colpire anche gli atti di compravendita contenenti prezzi non corrispondenti al vero, poiché in ogni caso assicura allo Stato l'intero introito fiscale.