In questo senso si può affermare che l'art. 7 cpv. 2 LIMVI non presuppone un prezzo di vendita dell'immobile simulato, ma tiene seriamente conto di questa eventualità e ha lo scopo di prevenirla. Conseguentemente l'art. 4 cpv. 2 LIMVI, che si fonda sui medesimi elementi esterni – il prezzo indicato dalle parti e il valore reale dell'immobile – , pone a carico dell'acquirente l'imposta calcolata sulla differenza di questi due valori. Il legislatore ha così inteso basarsi non sulla volontà delle parti, ma solo su elementi appariscenti, e ha assunto che in questi casi la differenza tra il prezzo indicato nel contratto e il valore reale valutato dall'autorità fiscale affluisce all'acquirente.